Covid Manfredonia: LIMITAZIONE
ACCESSO ALLA VILLA COMUNALE, PIAZZETTA MERCATO E AREA
MERCATALE DI VIA SANTA RESTITUTA.

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La Commissione Straordinaria tenuto conto che nella zona arancione è sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti, bar e gelaterie, e nelle loro adiacenze, mentre è consentita la vendita con asporto per i ristoranti fino alle 22,00 e per i bar fino alle 18,00 e che nonostante le restrizioni imposte, nelle aree della villa comunale e piazzetta mercato, nonché nell’area mercatale di Via Santa Restituta, nelle ore serali si sono riscontrati assembramenti di
persone tali da rendere difficile il rispetto del distanziamento sociale,
RAVVISATA la necessità di adottare, in coerenza con la ratio che ispira i provvedimenti emergenziali
richiamati, misure in grado di contrastare efficacemente la diffusione del Covid-19 con particolare riguardo a quei fenomeni di elevata concentrazione di persone in strade, piazze e aree urbane;
RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 46 del 07/12/2020, sul il divieto di stazionamento in alcune zone della
città e limitazioni alle attività di distributori automatici.
VISTO il combinato disposto degli artt. 50 e 54 del D.lgs 267/2000 che richiama la competenza del Sindaco
in qualità di autorità sanitaria cittadina e Ufficiale del Governo ad adottare provvedimenti finalizzati a
prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini.
VALUTATO l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’andamento costante dei contagi sul territorio locale.
RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di
eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica, volte a contrastare e contenere il
diffondersi del virus;

ORDINA

per i motivi specificati in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e confermati, a decorrere
dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino a nuove disposizioni,
1) il divieto di accedere, dalle ore 19:00 e fino alle ore 05:00 del giorno successivo, nelle seguenti
aree:villa comunale compresa tra Corso Manfredi, Via dell’Arcangelo, Viale Miramare e Via del
Porto;
– piazzetta del mercato;
– mercato giornaliero coperto di Via Santa Restituta.
E’ consentito il solo attraversamento per i residenti in tali aree.
2) la chiusura dei distributori automatici cosiddetti “h24” di bevande e alimenti confezionati e che affacciano sulla pubblica via, dalle ore 18:00 e fino alle ore 05:00 del giorno successivo
DA’ ATTO CHE
rimane in vigore la propria Ordinanza n. 46 del 07/12/2020, per quanto applicabile e non modificata dalla
presente, con particolare riferimento al divieto di stazionamento nei luoghi ivi indicati.
INVITA
la cittadinanza a limitare i propri spostamenti a comprovate esigenze lavorative od a situazioni di reale
necessità, fatti salvi tutti gli spostamenti necessitati da motivi di salute.
AVVERTE CHE
1. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, d.l. 16 maggio 2020, n.33, come convertito in legge 14 luglio 2020, n.74,
salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni del decreto legge medesimo, ovvero dei decreti e
delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa
pecuniaria di cui all’articolo 4, comma 1, del D.L. 25 marzo, n.19 convertito in legge n.35/2020, da euro
400,00 ad euro 1.000,00. Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689
ed è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 280,00.

Link ordinanza completa

http://www.comune.manfredonia.fg.it/files/files/Ord_01-2021.pdf