Ogni anno il Consiglio comunale deve approvare il bilancio di previsione triennale, nel quale sono indicate per i tre anni successivi, le entrate che si prevedono di incassare e le spese che si prevedono di impegnare, le quali, per legge, devono coincidere e pareggiare.
Una volta effettuate queste previsioni diventa fondamentale che nel corso dell’anno non ci siano particolari scostamenti e che venga sempre assicurato il pareggio tra entrate e spese.
Non sempre, però, le “nostre allegre amministrazioni” sono riuscite a garantire tale equilibrio. Perché?
Le cause sono sicuramente ascrivibili ad a una superficiale previsione delle entrate e delle spese: le entrate che sarebbero state riscosse venivano spesso sovrastimate, mentre le spese da effettuare venivano sottostimate. Ad ogni modo, lapalissiano, è il contrasto con quanto richiesto dalle norme che prevedono il rispetto del pareggio finanziario complessivo nelle more delle deliberazioni dei bilanci provvisori. Maggior vigore assumono tali norme se si considera che gli equilibri vanno assicurati, non solo in sede di predisposizione e approvazione del bilancio di previsione, ma anche durante la gestione ed in occasione di eventuali variazioni di bilancio.
Risultati negativi della gestione di competenza dimostrano l’assenza o l’insufficienza dei necessari provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilanci.
Questo consolidato squilibrio della parte corrente del bilancio, per la frequenza e l’entità, risulta rilevante in rapporto a quanto disposto dall’art.148 del D.Lgs. n.267/2000.
Ma che cosa s’intende per parte corrente del bilancio e quali sono le spese e le entrate correnti?
La parte corrente del bilancio raggruppa quelle voci di entrata o di spesa che si riferiscono all’esercizio in corso e che fanno propriamente capo alla gestione dei servizi e al loro funzionamento.
Una buona regola per i bilanci delle amministrazioni è che le spese correnti non vengano finanziate con entrate straordinarie (ad esempio con la vendita di immobili, ma solo con entrate correnti come le imposte e le tasse) perché queste entrate non hanno il carattere della ricorrenza non essendo ordinarie.
Il legislatore ha inserito, nel corso degli anni, delle deroghe a questa regola per permettere più flessibilità ai comuni per chiudere il bilancio. Ad esempio con la possibilità di finanziare la spesa corrente attraverso gli oneri di urbanizzazione, come stabilito dall’articolo 2 comma 8 della legge 244/2007 – disposizione prorogata più volte con modifiche:
«(…) i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale»
Se da un lato previsioni come queste permettono di far quadrare i conti, dall’altro inducono a pratiche non sempre virtuose, dal punto di vista del bilancio e non solo.
Tralasciando gli altri tipi di entrate e spese non ricorrenti, per comprendere la dinamica dei flussi di denaro che transitano da e verso le casse comunali distinguiamo:
✅ le spese di parte corrente, cioè il denaro che serve al normale funzionamento della città (stipendi dei dipendenti, acquisto di beni, manutenzione delle opere pubbliche, servizi erogati ai cittadini). Queste spese sono in qualche modo fisse, almeno nel breve periodo e, soprattutto, sono ricorrenti. Per questa ragione, una buona norma è che non vengano finanziate con entrate straordinarie (ad esempio con la vendita di immobili, ma solo con entrate correnti (come le imposte e le tasse).
✅ le entrate in conto corrente, si tratta di entrate il cui andamento è simile di anno in anno e che derivano dal pagamento da parte dei cittadini di tributi o altre tariffe, da attività economiche complementari svolte dall’ente o da trasferimenti da parte di enti pubblici.
Il bilancio del Comune di Manfredonia, per più periodi, ha manifestato forti squilibri relativi alla parte corrente. Il consolidato squilibrio della parte corrente del bilancio, per la frequenza e l’entità, risulta rilevante in rapporto a quanto disposto dall’art.148 del D.Lgs. n.267/2000 (disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio).
Una forte differenza negativa di parte corrente è rilevabile con riferimento all’esercizio 2010 (euro 1.181.244,03)
Ancora, nel 2011 è presente una differenza negativa di parte corrente, pari ad euro 1.622.214,58, il cui ripiano è stato possibile, presumibilmente, grazie alla eccezionale opportunità offerta dall’art.2, co. 8, della 14 legge n.244/2007. Nell’esercizio 2012 differenza pari ad euro 651.239,13 ed il ripiano è avvenuto, presumibilmente ed ancora una volta, sempre grazie alla eccezionale opportunità offerta dall’art.2, co.8, della legge n.244/2007.
Nell’esercizio 2013 la differenza negativa di parte corrente in termini di cassa comincia ad assume l’aspetto di un voragine arrivando ad euro 7.841.772,11. Tale criticità si è manifestata in dimensioni ancora più grandi nell’esercizio 2014 con un importo monstre di euro 10.597.030,77.
Il carattere strutturale dello squilibrio della parte corrente del bilancio risulta confermato da un ulteriore aspetto. Negli esercizi 2011, 2012 e 2013 il Comune ha utilizzato ingenti entrate eccezionali e non ripetitive (es. entrate accertate per recupero della evasione tributaria, entrate da rilascio di permessi per costruire, entrate da violazioni del codice della strada), che in parte risultano mai riscosse, per finanziare spese correnti ordinarie (euro 3.170.517,52 nel 2011, euro 3.683.292,51 nel 2012, euro 264.810,00 nel 2013).
Questo risiko contabile di finanziare le spese ordinarie correnti attraverso entrate di natura straordinaria, pur se nel perimetro dei limiti consentiti dalla legge, espone, inevitabilmente l’ente, a rischi di squilibri di bilancio, a maggior ragione nell’ipotesi di mancata integrale riscossione delle suddette entrate.
La totale assenza di programmazione è ben evidenziata dal grafico: i punti di picco, verso l’alto, sono il risultato del risiko contabile summenzionato.
In sostanza, per la parte corrente del bilancio (spese vs entrate), le “allegre amministrazioni” hanno effettuato, con carattere di abitualità, pagamenti in misura largamente superiore alle riscossioni.
Tanto, poi, paga Pantalone. ❌😱
A cura del tavolo tematico sul Bilancio