MANFREDONIA: Modifica ordinanza relativa alle misure per il contrasto e contenimento del Covid

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MODIFICA DELLE ORDINANZE N. 41/2020, N.44/2020, N.46/2020, N.01/2021 E N.02/2021, RELATIVE ALLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL
CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DEL DIFFONDERSI DEL
VIRUS COVID-19. LIMITAZIONE DI STAZIONAMENTO E ACCESSO IN
ALCUNE AREE DELLA CITTA’ E LIMITAZIONI AI DISTRIBUTORI
AUTOMATICI.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
con i poteri del Sindaco Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 09/02/2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 con la quale viene disposto, per la Regione Puglia, la cessazione dell’applicazione delle misure di cui all’art. 2 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, riportandola tra le regioni incluse nella c.d. “Zona Gialla”;
Ritenuto, sulla base delle segnalazioni pervenute da parte delle Forze dell’ordine, di integrare il numero di
aree della città in cui è fatto divieto di accesso, in quanto valutate, per le loro ubicazione, potenzialmente idonee a favorire assembramenti;
Considerato che nelle Regioni rientranti nella c.d. “Zona Gialla” : 1) è vietato lo spostamento delle persone
dalle 22,00 alle 5,00 (salvo le eccezioni previste dalla normativa); 2) è consentita, dalle 5,00 alle 18,00, la
consumazione di cibi e bevande all’interno dei bar, dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione; 3) è
consentita, dalle 5,00 alle 22,00, la vendita con asporto di cibi e bevande; 4) è vietata agli operatori
economici che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili – codice
ATECO 56.3) o commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati (codice ATECO 47.25) lavendita con asporto dalle 18,00 alle 5,00 del giorno successivo; 5) è comunque vietato consumare cibi e bevande in strade o parchi dalle 18,00 alle 5,00 del giorno successivo;
Ritenuto di dover uniformare gli orari di apertura dei distributori automatici di bevande-alimenti
confezionati a quelli di vendita con asporto di cibi di cui al punto 3) della precedente alinea, consentendo
pertanto l’apertura dei distributori automatici di cibi e bevande dalle 5,00 alle 22,00;
Visto il combinato disposto degli artt. 50 e 54 del D.lgs 267/2000 che richiama la competenza del Sindaco
in qualità di autorità sanitaria cittadina e Ufficiale del Governo ad adottare provvedimenti finalizzati a
prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini.
ORDINA
per i motivi indicati in premessa, a parziale modifica e integrazione delle proprie citate ordinanze n.
41/2020, n.44/2020, n.46/2020, n.01/2021 e n.02/2021,
1) il divieto di stazionamento per le persone, dalle ore 21:00 alle ore 05:00 del giorno successivo, nelle
sotto indicate zone della città:
-Porto turistico e Lungomare di Siponto
-Via del Rivellino
-Via Torre dell’Annunziata, nel tratto da Corso Roma a Corso Manfredi
-Via Santa Maria delle Grazie
-Torrione di Santa Maria delle Grazie, anche nella parte che si affaccia su Via Antiche Mura
-Piazzetta mercato
-Piazza del Popolo
-Parco giochi
-Villa comunale, compresa tra Corso Manfredi, Via dell’Arcangelo, Viale Miramare e Via del Porto;
-Rotonda e Viale Miramare
-Via Santa Restituta, in particolare nell’area del mercato rionale
-Area mercato settimanale di Via Scaloria
2) il divieto di accesso, dalle ore 19:00 alle ore 05:00 del giorno successivo, nelle sotto indicate zone
della città;
-Villa comunale compresa tra Corso Manfredi, Via dell’Arcangelo, Viale Miramare e Via del Porto;
-Piazzetta del mercato
-Mercato giornaliero coperto di Via Santa Restituta
-Torrione di Santa Maria delle Grazie, anche nella parte che si affaccia su Via Antiche Mura
Nelle aree in cui è fatto divieto di stazionamento e accesso, indicate nei precedenti punti 1) e 2), è
comunque consentito, ai residenti ed agli avventori degli esercizi commerciali legittimamente aperti,
prospicienti sulle stesse aree, il transito per il raggiungimento dell’abitazione di residenza o per l’accesso ed
il deflusso dagli esercizi commerciali;
3) la chiusura dei distributori automatici cosiddetti “h24” di qualsiasi genere (escluso quelli delle
farmacie), dalle ore 22:00 alle ore 05:00 del giorno successivo, con la precisazione che dalle ore
18,00 non potranno essere distribuite bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Link ordinanza completa

http://www.comune.manfredonia.fg.it/files/files/Ord_03-2021.pdf